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Le detrazioni fiscali del 36%, cambia la normativa

15-03-2012 22:31 - News Generiche
Numerose novità normative hanno interessato negli ultimi mesi la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie. La più importante dell´ultimo anno è stata l´abolizione - dal 14 maggio 2011 - dell´obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Decreto Sviluppo (Legge 106/2011).
In luogo dell´invio della comunicazione a Pescara, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell´immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell´atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 .
Il Modello 730 e il Modello Unico contengono un´apposita sezione in cui indicare i dati catastali dell´immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Nel Modello 730, lo spazio per questi dati è il quadro E - sezione III-B. Occorre innanzitutto riportare il numero progressivo, che identifica l´immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.
Va poi barrata la casella "C.O. Pescara/Condominio" nei seguenti casi:
- interventi iniziati nel 2011 prima dell´eliminazione dell´obbligo della comunicazione a Pescara. Il contribuente, barrando questa casella, dichiara di aver già inviato la comunicazione di inizio lavori e, pertanto, non deve compilare le successive colonne, relative ai dati catastali dell´immobile;
- interventi effettuati su parti comuni condominiali dopo l´eliminazione dell´obbligo della comunicazione a Pescara. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio.
Seguono il codice catastale del Comune, l´indicazione catasto terreni o catasto urbano, se si tratta di immobile intero o di porzione, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, il numero di foglio, di particella e di subalterno.
Nel caso in cui l´unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l´intero periodo di godimento della detrazione, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all´acquirente (persona fisica) dell´immobile. Manovra bis (Legge 148/2011).
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell´atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all´acquirente dell´immobile. In caso di decesso dell´avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all´erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell´immobile.
Infine, la Manovra SalvaItalia (Legge 214/2011), oltre ad aver reso permanente dal 1° gennaio 2012 la detrazione del 36%, l´ha estesa agli interventi di ricostruzione dopo calamità naturali, cioè agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell´immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell´articolo 3 del Dpr 380/2001, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per illustrare le ultime novità relative al bonus fiscale, l´Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a febbraio 2012 della Guida alla detrazione del 36%.

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